Il nostro statuto
Rep. n.12221 Racc. n. 7453 del 25/02/2017
Registrato ad Adrano (CT) il 07/03/2017 al n. 4684/1T
STATUTO
dell'Associazione "CENTRO DI SPIRITUALITA' L'EMANUELE - ONLUS"
Art. 1
E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO DI SPIRITUALITA' L'EMANUELE - ONLUS".
L'Associazione assume nella denominazione l'acronimo "ONLUS" quale propria qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, volta a costituire segni distintivo e, a tale scopo, l'acronimo stesso ovvero la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" deve essere inserito in ogni comunicazione della medesima con i terzi.
Art. 2
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata su delibera dell'Assemblea.
Art. 3
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'attività di assistenza sociale a favore degli emarginati quali, in particolare, tossicodipendenti, portatori di handicap sociali, malati, anziani e comunque soggetti svantaggiati in condizioni fisiche, psichiche, familiari, economiche e sociali derivanti da situazioni familiari e personali di disagio psico-fisico o da eventi quali calamità naturali e/o altri eventi necessitanti soccorsi in genere allo scopo della assistenza fisica e/o psichica della persona bisognosa o disagiata.
La sopra indicata finalità di solidarietà sociale si realizza in quanto la detta associazione dovrà svolgere la propria attività mettendo a disposizione la propria struttura e prestando i propri servizi anche a mezzo dei soci per la tutela e cura dell'uomo sia fisica che psichica, per agevolare le condizioni di vita dei disagiati e consentire loro l'esplicazione delle proprie personalità in ambito sociale, culturale, sportivo, studentesco, ricreativo e di volontariato e ciò al fine di arrecare benefici a persone - soci e non soci - svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari, economiche e sociali derivanti anche da calamità naturali e/o altri eventi necessitanti soccorsi in genere allo scopo della assistenza fisica e/o psichica della persona bisognosa o disagiata.
Al tal fine l'Associazione, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di svolgere:
-- Attività di aiuto e assistenza sociale e in particolare:
- aiuti volti a favorire l'autosufficienza delle persone bisognose per ragioni fisiche e/o psichiche;
- accompagnamento anziani in difficoltà;
- aiuti volti a favorire la vita di relazione e al reinserimento sociale delle persone che versino in situazioni di disagio fisico e/o psichico per problematiche trascorse o in corso;
- attività di carattere ricreativo volte all'inserimento e/o al reinserimento sociale della persona in difficoltà anche a mezzo della gestione di centri sociali, ricreativi e diurni per favorire l'incontro tra le persone;
- attività a carattere psicologico volte al miglioramento della memoria, tramite letture culturali di ogni genere e la discussione costruttiva sugli argomenti;
- attività socialmente utili da far compiere a persone disagiate, compresi lavori di sistemazione spazi attrezzati e lavori di piccola manutenzione che possano rappresentare occasioni di rivalutazione personale e/o di inserimento.
- attività di formazione e di carattere culturale di trattazione delle tematiche sociali più rilevanti e sviluppare la ricerca per il recupero e la rivalutazione delle tradizioni locali e dei valori morali, culturali e religiosi relativi in vista sempre del recupero e del miglioramento sociale della persona come individuo e come elemento di collettività, anche relazionandosi con ogni struttura e/o organizzazione pubblica o privata che possa favorire il miglioramento psico-fisico e favoreggiare pertanto tali relazioni;
- attività di volontariato per la valorizzazione e assistenza delle persone.
Altresì l'associazione potrà diffondere la cultura caritatevole e di assistenza umanitaria, attraverso anche l'attività di formazione ed istruzione a favore di tali soggetti svantaggiati e attraverso la diffusione della cultura religiosa secondo il messaggio caritatevole cristiano e con l'acquisizione delle conoscenze sul significato dei fatti verificatisi attorno al Sacro Volto di Gesù Sanguinante, promuovendo la formazione e la crescita spirituale della persona anche come fedele mediante liturgie della parola, celebrazioni eucaristiche, riti spirituali e conferenze religiose che illustrino l'amore misericordioso e caritatevole del Signore Gesù e tale attività di formazione culturale - religiosa e istituzionale nel campo religioso deve essere svolta nei confronti di persone soci o non soci che si trovano in condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10 Dlgs 460/97 e come sopra specificato e che aiuti loro nell'affrontare le proprie difficoltà interiori e/o connesse a situazioni di disagio o li aiuti nell'attuare la condotta umanistica e caritatevole nei confronti dei soggetti bisognosi come loro, attuandosi così un' attività solidaristica e altruistica.
Inoltre l'Associazione potrà offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per i soggetti sopra indicati, e organizzare eventi e manifestazioni per la diffusione di valori umanistici, caritatevoli e religiosi che costituiscono la base dell'attività solidaristica dell'associazione.
Per il perseguimento dei propri fini l'associazione potrà promuovere la raccolta di fondi mediante l'organizzazione di gite, spettacoli, convegni e seminari, manifestazioni in genere e nei casi previsti dalla legge richiedere contributi ad Enti pubblici.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è ispirata ai principi di democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti nei confronti degli utenti, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali; l'associazione nell'attuazione di specifici progetti potrà avvalersi anche di prestazioni da parte di esperti.
L'Associazione intende, pertanto, realizzare strutture per l'accoglienza di tutte le persone bisognose, in particolare l'accoglienza e la cura dei bambini abbandonati e malati, al fine di migliorare la qualità di vita e la condizione sociale, secondo gli insegnamenti della solidarietà civile e religiosa.
Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione potrà creare luoghi di accoglienza e di punti di incontro anche sotto forma di luoghi di culto, che costituiranno il fulcro delle iniziative umanitarie e caritatevoli e ciò anche in linea con la cultura religiosa, in particolare erigendo anche una Cappella dedicata alla Madonna, quali luoghi destinati alla preghiera e all'accoglienza caritatevole, di assistenza e beneficienza e altresì poter meditare e diffondere i messaggi ricevuti dalla Madonna e da Gesù.
Potrà altresì quale attività connessa la cura della stampa di libri, volantini, periodici (cartacei ed informatici), nonché l'attività di formazione religiosa anche a mezzo della conoscenza, dello studio e diffusione in tutte le forme e modi possibili della collana editoriale di Nuvole Dorate aventi ad oggetto i messaggi mariani, il tutto nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 dell'art. 10.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie e simili che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo.
Art. 4
L'Associazione non può effettuare prestazioni di servizi né cessioni di beni nei confronti dei soci, associati o partecipanti, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione stessa o ne facciano comunque parte, nonché dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado, delle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, ad eccezione dei soggetti che comunque si trovano nelle condizioni di svantaggio e di disagio psico-fisico, così come indicato all'art. 3.
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate istituzionalmente devono riguardare le attività e le finalità proprie dell'Associazione.
Art. 5
L'Associazione ha sede in Messina, Villaggio Giampilieri Marina, Via Nazionale, n. 112, nella casa in cui si è verificata la lacrimazione di Gesù e della Madonna.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'apertura di sedi periferiche e di uffici su tutto il territorio nazionale ed estero.
Art. 6
Il patrimonio dell'Associazione è formato: a) dalle quote associative; b) dagli eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; c) dai contributi e liberalità di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche; d) da eventuali acquisti, erogazioni, donazioni, successioni, legati e lasciti; e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
Art. 7
Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro - persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti - che ne condividono gli scopi.
L'acquisizione della qualità di associato si realizza con la deliberazione del Consiglio Direttivo di ammissione all'Associazione, a seguito di domanda motivata.
All'atto dell'ammissione ciascun associato deve versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 8
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Presidente dell'Assemblea.
Art. 9
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo, il Segretario Amministrativo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.
Art. 10
L'Assemblea degli associati, convocata dal Presidente dell'Associazione ovvero dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno:
- elegge il Presidente dell'Associazione, il Segretario Amministrativo e gli altri membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica cinque anni;
- approva le modifiche allo Statuto;
- delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario presentato dal Segretario Amministrativo.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea degli associati e delle sue deliberazioni in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno la metà degli associati, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega scritta e delibererà a maggioranza dei voti dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea degli associati, con deliberazione adottata con le maggioranze necessarie per la sua prima convocazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione di qualunque carica.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo, convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, dalla maggioranza dei suoi membri, è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti, compresi il Presidente ed il Segretario Amministrativo; delibera validamente se interviene alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Non potrà essere eletto membro del Consiglio Direttivo chi, secondo il codice di diritto canonico, è considerato pubblico peccatore.
Il Consiglio Direttivo:
- emana le norme regolamentari sul funzionamento degli uffici;
- provvede collegialmente all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- determina l'ammontare delle eventuali quote associative annuali;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali essa è chiamata a nominare propri membri;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea degli associati;
- nomina consigli scientifici ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 10, comma 6, lettera e), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonché delle altre limitazioni e condizioni di legge,
- delibera i criteri di impiego delle quote associative, nonché dei corrispettivi dei servizi resi in attuazione diretta degli scopi istituzionali;
- convoca l'assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo potrà eleggere tra i suoi membri, se lo reputa opportuno, un Vice Presidente dell'Associazione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carico fino alla prima assemblea degli associati, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è comunque investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli Associati.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli associati per la sua approvazione ovvero dalla stessa delegato.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante convocazione scritta; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax, di e-mail o di telegramma inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Anche in mancanza di convocazione, le riunioni sono validamente costituite con l'intervento di tutti i componenti del Consiglio.
Art. 12
Il Presidente dell'Associazione ne ha la rappresentanza legale ed in giudizio con firma libera, tranne per quanto previsto dal successivo articolo.
Il Presidente:
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea degli associati, tranne che questa non elegga un Presidente all'apertura della riunione;
- designa, in caso di propria assenza o impedimento, il Vice \Presidente, o, in mancanza, un membro del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca nelle funzioni.
In caso di incapacità del Presidente, il Consiglio Direttivo ne prende atto e le funzioni di Presidente, per la durata dell'incapacità, e fino alla convocazione dell'Assemblea degli associati, nell'ipotesi di incapacità permanente o temporanea di non breve soluzione, vengono esercitate dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo, diverso dal Segretario Amministrativo, di età maggiore.
Art. 13
Il Segretario Amministrativo provvede alla cura delle incombenze amministrative dell'Associazione, redige il rendiconto annuale economico e finanziario e svolge ogni funzione che gli viene delegata dal Consiglio Direttivo.
Per l'effettuazione di qualsiasi operazione finanziaria è necessaria la firma congiunta del Presidente e di un membro del Consiglio Direttivo, così come per i prelievi dei conti correnti bancari o postali dell'Associazione, nonché per la traenza di assegni bancari, la sottoscrizione di vaglia cambiari e l'accettazione di tratte.
Per aprire o chiudere conti correnti bancari o postali è necessaria la firma congiunta di tre membri del Consiglio Direttivo due dei quali devono essere il Presidente e il Segretario Amministrativo.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli associati, qualora la stessa lo ritenga necessario.
E' composto di cinque membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, che durano in carica tre anni:
il Collegio può essere sciolto anticipatamente con provvedimento dell'autorità giudiziaria o per rinuncia da parte di tutti i membri.
La funzione del Collegio è controllare la correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale economico e finanziario.
Art. 15
Tutte le cariche sociali, ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori, possono essere assunte soltanto da associati ovvero da associati alle persone giuridiche, associazioni ed enti associati all'Associazione.
Art. 16
Ai fini della redazione del rendiconto annuale economico e finanziario l'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre.
Entro il 30 Aprile successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto annuale economico e finanziario relativo all'anno precedente.
Entro 30 giorni dall'approvazione, il rendiconto dovrà essere pubblicato sul settimanale "La Scintilla" e sul periodico eventualmente edito dall'Associazione.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento faranno parte della medesima ed unitaria struttura.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17
L'Associazione favorirà il collegamento con altre Onlus, se del caso anche organizzandosi con esse in una struttura unitaria.
L'Associazione potrà stabilire, anche attraverso convenzioni, collegamenti con altre associazioni, enti ed organismi, al fine di realizzare al meglio gli scopi istituzionali.
Art. 18
L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui articolo 27 del Codice Civile e, in ogni caso, quando il patrimonio fosse divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 19
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa’ riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.
Dott. Proc. Patrizia Pistorio Notaio